sospensione rate prestito personale 2019

Novità per gli intestatari di mutui e prestiti: anche per i finanziamenti che non rientrano nel Fondo di solidarietà mutui è possibile richiedere una sospensione delle rate per situazioni di emergenza temporanee legate al Covid-19.

A sancirlo è un accordo stipulato tra Abi (Associazione Bancaria Italiana) e diciassette associazioni a tutela dei consumatori.

Prosegui con la lettura per scoprire tutti i dettagli di questa nuova misura!

Cosa introduce il nuovo accordo?

È un fatto abbastanza noto, ormai, che a seguito della diffusione del Coronavirus molte famiglie e imprese siano andate incontro a situazioni di difficoltà economiche, a volte irreparabili.

Per tale ragione, nell’aprile 2020 fu stipulato un primo accordo al quale presero parte 107 soggetti tra istituti di credito e gruppi bancari di maggiore rilievo.

Con tale documento, si introdussero delle misure a sostegno di coloro che, in qualità di intestatari di mutui per acquisto prima casa, potevano avere accesso a un Fondo di solidarietà mutui e richiedere la sospensione delle rate fino a 18 mesi.

Considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria, a questo accordo ne ha fatto seguito un altro, che ha disposto non solo la proroga della sospensione, ma ha esteso la stessa anche ad altre forme di prestito.

Nel dettaglio, a partire dal 31 dicembre 2021 e fino al 31 marzo 2021, si potevano presentare le domande per richiedere la sospensione delle rate fino a 9 mensilità per l’intero importo della rata oppure solo per la quota capitale.

Per sapere se la propria banca rientra tra quelle che hanno aderito all’accordo, basta collegarsi sul sito dell’Abi e consultare il relativo elenco.

Per quali finanziamenti si può chiedere la sospensione?

Come accennato nel paragrafo precedente, il beneficio della sospensione è stato esteso a quelle forme di credito che non rientrano specificatamente nel Fondo di solidarietà mutui. Precisamente si tratta di mutui ipotecari e prestiti rateali.

Per quanto attiene i mutui ipotecari, la misura si applica ai crediti con ipoteca su immobili, purché questi non rientrino nella categoria degli immobili di lusso e il prestito sia stato erogato in data antecedente alla conclusione dell’accordo. Per tale ragione, in questa tipologia rientrano anche:

  • i mutui per l’acquisto di una seconda casa;
  • i mutui per acquisto prima casa non rientranti nel Fondo Consap;
  • i mutui di consolidamento;
  • i prestiti per ristrutturazione;
  • i mutui di liquidità;
  • la surroga di mutui.

In merito ai prestiti rateali, invece, la sospensione si applica a qualsiasi tipo di prestito, purché questo sia stato erogato prima del 16 dicembre 2020. Si tratta, quindi, di prestiti personali, finalizzati e i prestiti di consolidamento. Da questo ambito sono escluse le delegazioni di pagamento e le cessioni del quinto.

Oggetto della sospensione

Sotto il profilo temporale, la sospensione opera per un massimo di 9 rate. Si possono richiedere anche più sospensioni, purché il periodo complessivo non superi comunque la soglia dei 9 mesi.

Nel merito, la misura può riguardare la rata complessiva oppure soltanto la quota capitale; sarà la banca a decidere quale ambito sospendere o prevedere un blocco per entrambe le opzioni. Ecco cosa avviene per le due modalità.

1. Sospensione dell’intera rata: l’intestatario del mutuo non paga nulla durante il periodo di sospensione. Tuttavia, gli interessi accumulati durante tale lasso di tempo verranno distribuiti sulle rate successive, mentre la quota capitale verrà pagata tramite il prolungamento del piano di ammortamento.

2. Sospensione solo della quota capitale: l’intestatario del mutuo è tenuto a pagare solo gli interessi durante il periodo di sospensione, mentre la quota capitale sarà rimborsata in un secondo momento tramite il prolungamento del piano di ammortamento.

Chi ha diritto alla sospensione?

Per avere accesso alla sospensione delle rate di mutui e prestiti, è necessario rientrare in alcune condizioni. Innanzitutto, è richiesto che, nei due anni precedenti alla domanda, si sia verificata una delle circostanze seguenti:

  • cessazione di un rapporto di lavoro subordinato (ad esclusione di dimissioni volontarie o di licenziamento per giusta causa);
  • cessazione di rapporti di lavoro di agenzia, rappresentanza commerciale e di collaborazioni coordinate continuative;
  • decesso o sopravvenuta mancanza di autosufficienza;
  • riduzioni dell’orario di lavoro o sospensioni per almeno 30 giorni consecutivi;
  • riduzione del fatturato superiore al 33% causa Covid-19 per lavoratori autonomi e per liberi professionisti regolarmente iscritti a ordini professionali.

Cause ostative alla richiesta di sospensione

Ecco di seguito elencate le ipotesi per le quali non può essere richiesta la sospensione delle rate di mutui e prestiti:

  • mutui ipotecari per immobili di lusso (categorie A1, A8, A9);
  • delegazioni di pagamento e cessioni del quinto;
  • finanziamenti coperti da altre agevolazioni pubbliche;
  • finanziamenti per i quali ha già operato la sospensione causa Covid-19, in base all’accordo precedente di aprile 2020;
  • finanziamenti a credito deteriorato, che presentano rate non pagate, per i quali si intervenuto la risoluzione del contratto o sia stata avviata la procedura esecutiva sull’immobile oggetto di ipoteca.

Modalità di richiesta e documenti necessari

La richiesta per avere accesso alla sospensione delle rate deve essere inoltrata presso la banca dove è stato stipulato il mutuo, presentando il relativo modulo messo a disposizione sulla piattaforma della Consap. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 31 dicembre 2020 prorogabile dall’Autorità.

Alla domanda stessa è necessario allegare ulteriore documentazione. Nel dettaglio, si tratta di:

  • documento di riconoscimento del richiedente;
  • (per la cessazione di rapporti di lavoro) i documenti comprovanti la fine del rapporto;
  • (per causa decesso) un’autocertificazione fornita da eredi o cointestatari del mutuo;
  • (per sopravvenuta non autosufficienza) una copia del certificato dell’ASL competente in cui il richiedente viene qualificato portatore di invalidità civile o handicap grave;
  • (per lavoratori autonomi e professionisti) copia dei documenti specifici richiesti dalla banca presso cui si è clienti;
  • documenti che confermano la validità di tutte le garanzie che sono a sostegno del finanziamento in corso.

Infine, si precisa che, in merito alla presentazione della domanda di sospensione, durante il periodo di blocco non saranno applicati costi di commissione né interessi di mora, ma restano valide la clausole di decadenza e/o di risoluzione previste dal contratto.

ALBERTO ANGELIA

Sono uno scrittore specializzato nel settore assicurazioni e prestiti e vivo a Roma con la mia famiglia.

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