validità attestato di rischio

Si tratta di un documento che viene utilizzato nel noto metodo bonus malus e che ti illustra la cronistoria degli incidenti che ha subito la tua auto, a prescindere dal guidatore.

Nell’attestato puoi leggere gli incidenti avvenuti nell’ultimo quinquennio e rimborsati dalla compagnia assicurativa, anche parzialmente.

Nell’attestato viene specificato il tipo del danno rimborsato e anche indicati gli incidenti con principale responsabilità del guidatore, come pure gli incidenti nei quali viene accertato un paritario concorso di colpa tra i conducenti.

Nota che vengono indicate anche le classi di merito di assegnazione e di provenienza, che si riferiscono al proprietario dell’automezzo e si stabiliscono, basandosi su di una scala di valutazione elaborata in maniera autonoma da ciascuna azienda, (le cosiddette classi di merito interne), che penalizzano o premiano in modo differente gli incidenti pregressi.

Nota anche che l’attestato riporta la corrispondente CU, stabilita sulla scala bonus malus, che è uguale per tutte le compagnie.

Vi sono infatti 18 classi di merito, che ti garantiscono, in quanto persona assicurata, una valutazione omogenea in caso tu voglia cambiare compagnia assicurativa, a prescindere dalle regole interne di ogni compagnia.

Hai anche la possibilità di scegliere un’altra compagnia e conservare la tua storia assicurativa.

In pratica, i tuoi passati comportamenti virtuosi alla guida ti vengono riconosciuti, come pure ti vengono considerati eventuali incidenti passati.

Come funziona e quale è la validità dell’attestato di rischio?

Sappi che ogni compagnia assicurativa ha l’obbligo di trasmettere al tuo domicilio (in quanto contraente o persona diversa cioè proprietario, utilizzatore in leasing, acquirente del veicolo a rate oppure usufruttuario) l’attestato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Inoltre, deve inviarti anche una comunicazione scritta, che riporti l’avviso di scadenza del contratto e tutte le informazioni utili sui premi per il nuovo anno.

Devono comunque inviarti una comunicazione scritta, a prescindere dai costi e dalla tipologia di vendita che hanno impiegato.

Se il contratto viene sospeso, la compagnia ha l’obbligo di inviarti questa comunicazione e l’attestato di rischio con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla nuova scadenza, che è successiva alla riattivazione.

La compagnia deve inviare l’attestato di rischio al tuo domicilio anche nel caso di consegna in conto vendita, furto, definitiva cessazione della circolazione del tuo automezzo, definitiva esportazione all’estero, demolizione, che siano avvenuti dopo la conclusione del periodo di osservazione e, precisamente, nei 2 mesi prima della scadenza del contratto.

Anche in caso tu vendessi il tuo automezzo sempre alla conclusione del periodo di osservazione, la compagnia ha l’obbligo di inviarti l’attestato, se decidi di sciogliere il contratto invece di trasferirlo su un altro tuo veicolo oppure cederlo al compratore.

La compagnia non ha l’obbligo di inviare al tuo domicilio l’attestato di rischio se la consegna in conto vendita, il furto, l’esportazione definitiva all’estero, la cessazione definitiva della circolazione, la vendita del veicolo con risoluzione del contratto oppure la demolizione, si verifichino prima della fine del periodo di osservazione (cioè prima dei due mesi antecedenti la scadenza annuale del contratto).

In questo caso, ti verrà inviata l’ultima annualità terminata al momento della richiesta.
In caso il tuo veicolo cambiasse proprietario e dall’essere intestato a molte persone viene intestato a una sola persona, solo quest’ultima riceverà l’attestato.

Se desideri cambiare compagnia, hai sempre l’obbligo di consegnare l’attestato di rischio valido al momento della sottoscrizione del nuovo contratto. Se non lo fai, il tuo contrattò verrà automaticamente alla CU peggiore, cioè alla n°18.

Se, quando sottoscrivi il nuovo contratto, non ti è possibile consegnare l’attestato, hai tre mesi di tempo per farlo. In questo modo, il tuo veicolo verrà riclassificato in base alle informazioni contenute nel documento e ti verrà riassegnata la CU relativa.

Sarà compito della compagnia ricalcolare anche una possibile differenza del premio a tuo favore e che ti verrà rimborsato prima della scadenza del contratto.

L’attestato di rischio vale cinque anni. Se vi sono le prove documentate della cessazione del rischio assicurato (a motivo di furto, consegna in conto vendita, cessazione definitiva della circolazione, vendita, oppure definitiva esportazione all’estero del tuo veicolo) o anche in caso di sospensione del contratto per mancato utilizzo del tuo veicolo e che risulta da una tua apposita dichiarazione, l’ultimo atto di rischio conseguito rimane valido cinque anni.

Questo significa che tu, in quanto contraente, puoi conservare la tua classe di merito contenuta nel tuo ultimo attestato di rischio, se entro 5 anni stipuli un nuovo contratto per un altro tuo veicolo con la stessa compagnia oppure cambiando compagnia nel caso di una cessazione del rischio documentata oppure per lo stesso veicolo in caso di sospensione.

Tu, in quanto contraente oppure persona diversa (usufruttuario, proprietario, utilizzatore in leasing oppure compratore del veicolo) se perdi o deteriori l’attestato puoi chiedere un duplicato gratuitamente e lo riceverai entro 15 giorni.

Se hai un contratto di noleggio o di leasing a lungo termine, cioè almeno di 12 mesi, puoi richiedere un duplicato dell’ultimo attestato per il veicolo che hai utilizzato.

Così puoi assicurare lo stesso veicolo con la medesima o con un’altra compagnia, esercitando la facoltà di riscatto, oppure assicurare un altro tuo veicolo di proprietà.

La compagnia classifica il contratto basandosi sulle informazioni dell’attestato di rischio, dopo che ha verificato che tu abbia effettivamente utilizzato il veicolo, anche in base alla dichiarazione rilasciata dal contraente precedente (la società di noleggio o di leasing).

Questa disposizione ha lo scopo di garantirti, se utilizzi il veicolo, la possibilità di poter trasferire sullo stesso veicolo, se lo hai riscattato ed è divenuto di tua proprietà, oppure su un altro tuo veicolo, la memoria assicurativa maturata durante il leasing, così da evitarti l’assegnazione della classe di ingresso.

ALBERTO ANGELIA

Sono uno scrittore specializzato nel settore assicurazioni e prestiti e vivo a Roma con la mia famiglia.

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